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3. Sospensione tasse e tributi

A cura di Luca Brigida.

Oltre all'intervento sui mutui, sono state previste delle sospensioni anche su molti tributi e imposte che il cittadino interessato dagli eventi sismici potrà non corrispondere temporaneamente allo Stato. Per cominciare:

  • Non formano base imponibile ai fini della determinazione dell'IRPEF e dell'IRAP i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti di qualsiasi natura connessi con il sisma.
  • Non si applicano le sanzioni amministrative per i lavoratori autonomi e i datori di lavoro per il ritardo nelle comunicazioni di assunzione, cessazione e variazione del rapporto di lavoro.
  • L'art.1218 del Codice Civile prevede che il debitore che non adempia o ritardi la sua prestazione sia tenuto al risarcimento del danno: questo a meno che non dimostri che l'inadempimento o il ritardo sia dovuto a causa a lui non imputabile (caso fortuito o forza maggiore), e certamente il sisma viene riconosciuto come causa di forza maggiore, anche per gli adempimenti bancari.

MUTUI

I soggetti cha hanno intestato un mutuo sulla prima casa distrutta o inagibile, o su edifici in cui si svolge la loro attività commerciale ed economica comunque danneggiati, possono chiedere alla propria banca la sospensione del pagamento delle rate. Possono scegliere se sospendere solo la quota capitale (ossia la parte della somma prestata dalla banca) o l'intera rata, comprensiva degli interessi che però continueranno a maturare.

Il pagamento delle rate può essere sospeso finchè l'edificio non sia ricostruito o dichiarato nuovamente agibile: per la richiesta di sospensione ci si dovrà rivolgere al servizio clienti della propria banca presentando un'autocertificazione del danno subito. Le banche devono informare i soggetti interessati pubblicando un avviso presso le proprie sedi o sito internet: se non lo pubblicano, decorreranno comunque i termini di sospensioni qui sotto indicati, senza alcuna spesa per il mutuatario.

I termini sono:

31 DICEMBRE 2018 Per prima casa e attività commerciale e economica.

31 DICEMBRE 2020 Per prima casa e attività commerciale e economica in “zona rossa”.

Ci si chiede però cosa possa avvenire nel caso in cui fosse revocata l'ordinanza di sgombero e di delimitazione della "zona rossa": i termini qui previsti decadrebbero? Riteniamo che anche nel caso di rimozione della "zona rossa" debba esser fatto salvo il termine del 31/12/2020 a tutela dell'affidamento del privato.

ACQUA, LUCE, GAS, ASSICURAZIONI E TELEFONIA

Nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua, del gas, delle assicurazioni e della telefonia, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture emesse e da emettere a partire dal 24 agosto 2016, per i Comuni coinvolti dal primo evento sismico ovvero dal 26 ottobre 2016 per i Comuni coinvolti dal secondo evento sismico. La sospensione dal pagamento avrà luogo fino al 31 maggio 2018: non è previsto il rimborso delle somme già versate e saranno rese disponibili le informazioni sulle rateizzazioni della spesa, le quali saranno distribuite su un periodo minimo di 36 mesi.

ALTRE TASSE E IMPOSTE

  • IMU e TASI. Fino alla ricostruzione o agibilità dei fabbricati distrutti, inagibili o sgomberati, non si deve pagare l'IMU e la TASI. Il termine massimo di tale sospensione è il 31 dicembre 2020.
  • Imposte di successione, ipotecarie e catastali, imposte di bollo e di registro. Non vi è il pagamento di tali imposte e bolli, riferito ad immobili demoliti o inagibili, mentre viene riconosciuto nel caso di immobili già ricostruiti o riparati, in tutto o in parte. E' previsto il rimborso delle somme per chi abbia già pagato. Nel caso di successione, la sospensione è prevista per le persone fisiche che alla data del sisma erano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento di immobili presenti nel cratere o se esterni al cratere, legati agli eventi sismici da un nesso di causalità.
  • Imposta di bollo e di registro per istanze, contratti e documenti presentati alla pubblica amministrazione. Tale sospensione sarà valida fino al 31 dicembre 2018, ma non è previsto il rimborso per chi abbia già effettuato tali pagamenti.
  • Addizionale del 20% del tributo di conferimento dei rifiuti in discarica. Tali pagamenti sono esentati ai cittadini terremotati fino al 31 dicembre 2018.
  • Cartelle esattoriali. Gli enti preposti alla riscossione possono inviare le cartelle esattoriali a partire dal 1 giugno 2018.

Per i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per le assicurazioni obbligatorie, i versamenti e gli adempimenti già precedentemente sospesi devono essere effettuati entro il 31 maggio 2018, senza l'applicazione di sanzioni, interessi o altre spese. Può essere prevista una rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con decorrenza dal mese di maggio 2018.

E' possibile effettuare una richiesta di finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, fermo restando l'obbligo di versamento dei tributi oggetto di sospensione e dei tributi dovuti dal 1/12/2017 al 31/12/2017 entro il 16 dicembre 2017: i titolari del reddito d'impresa e del reddito di lavoro autonomo, nonché gli esercenti di attività agricole, possono richiedere tale finanziamento ai soggetti finanziari autorizzati (banche, istituti di credito, ecc..) che è erogato il 30/11/2017. I rapporti degli enti finanziari con i cittadini sono regolati da una Convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. e l'Associazione Bancaria Italiana (che prevede un limite massimo di 380 milioni di euro). Per i tributi dovuti dal 1/1/2018 al 31/12/2018 è previsto un versamento in un'unica soluzione da effettuare entro il 16 dicembre 2018: i soggetti sopra indicati potranno accedere allo stesso tipo di finanziamento che sarà erogato il 30/11/2018.

Non sono state previste, alla data di scrittura di questo Vademecum, ulteriori proroghe ai termini di sospensione nelle seguenti materie:

  • Contributi annuali che le imprese devono versare alle camere di commercio.
  • Termini per la notificazione delle cartelle di pagamento e la riscossione delle somme delle imposte IRPEF, IRAP e IVA.
  • Le attività esecutive da parte di Agenzia delle Entrate- Riscossione, ex Equitalia.
  • Contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo.
  • Esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione.
  • Pagamenti dei canoni di concessione o locazione di edifici pubblici.
  • Sanzioni amministrative per le imprese che sono in ritardo con l'iscrizione alla camera di commercio, le denunce REA e il modello unico di dichiarazione (MUD) in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica.
  • Rate relative alle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.
  • Pagamento delle prestazioni veterinarie del Servizio Sanitario Nazionale.
  • Termini per gli adempimenti verso la Pubblica Amministrazione e degli adempimenti a carico dei professionisti consulenti e centri di assistenza fiscale.
  • Adempimenti relativi alle scadenze per la registrazione e identificazione degli animali.
  • Processi giudiziari (civili, amministrativi, penali e di altre giurisdizioni speciali).

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