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7. Gestione delle macerie

A cura della Dott.ssa Valentina Gallo

MACERIE PUBBLICHE E MACERIE PRIVATE

La prima distinzione fondamentale per comprendere la disciplina della gestione delle macerie nella normativa post-sisma è proprio quella inerente la "natura giuridica" delle stesse macerie o di tutti i materiali che, in quanto pericolosi per la sicurezza di altre persone, devono essere rimossi a seguito della demolizione degli immobili di cui fanno parte.

Per macerie pubbliche devono intendersi tutti i resti derivanti dal crollo o dalla demolizione di edifici pubblici (Scuole, Municipio, Uffici comunali, Caserme, ecc.). Tali macerie possono essere gestite direttamente dalla Pubblica Amministrazione e non è necessario un coinvolgimento dei privati per la loro rimozione.

Le macerie private sono tutti i resti derivanti da crollo o da demolizione di edifici privati (case, impianti produttivi, negozi, locali aziendali, ecc.). In tal caso è obbligatorio che il cittadino prenda parte al procedimento amministrativo finalizzato alla loro rimozione.

Una seconda importante distinzione deve essere fatta tra macerie private non pericolose e macerie private pericolose per terzi.

Qualora un edificio privato o una porzione dello stesso possa costituire una minaccia alla pubblica incolumità (nella definizione di pubblica incolumità rientra la riapertura della viabilità per consentire il passaggio dei soccorsi in sicurezza, il mantenimento della funzionalità delle reti dei servizi pubblici essenziali, la restrizione delle c.d. "Zone Rosse" al fine di "liberare" edifici con esito "F" o permettere interventi su edifici con esito "B" o "C" ove naturalmente ciò sia possibile) è possibile che le opere di demolizione vengano immediatamente effettuate dagli Enti o Aziende incaricate dal Comune a seguito di specifica ordinanza di demolizione.

Tale ordinanza, che in genere deve essere notificata al o ai proprietari dell'immobile, in caso di presenza di numerose demolizioni o di numerosi proprietari, puo' essere notificata per pubblici proclami (generalmente albo pretorio del Comune).

Ogni ordinanza del Comune, come ogni atto amministrativo, dovrà essere motivata in modo specifico (non basterà riprodurre genericamente il contenuto dei criteri di legge previsti per la demolizione ma si dovrà indicare in che modo l'edificio possa rappresentare una minaccia alla pubblica incolumità o quale porzione di esso) a pena di impugnabilità dello stesso atto entro 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale o entro 120 giorni con ricorso straordinario al Capo dello Stato dalla notificazione o pubblicazione dell'ordinanza.

L'ordinanza dovrà anche indicare il soggetto attuatore della demolizione, la Regione, e indicare anche chi concretamente procederà alle operazioni di demolizione (Vigili del Fuoco o ditta privata affidataria delle opere di demolizione).

Una volta emessa l'ordinanza, ogni Regione applicherà il proprio Piano regionale di gestione macerie. Tale Piano dovrà comunque prevedere termini minimi a garanzia della pronta ed efficace comunicazione sulla data e l'ora di inizio e fine dei lavori di intervento ai cittadini che avranno diritto di partecipare (in zone sicure prontamente adibite dalle autorità) visionando le operazioni di demolizione e di recupero dei beni ed effetti personali individuabili al momento dell'attività.

Infine per quanto riguarda le c.d. macerie private non costituenti minaccia alla pubblica incolumità, deve rammentarsi che la disciplina indica come fase di demolizione o rimozione quella della ricostruzione. Infatti, tra le varie attività che in sede di ricostruzione sono ricomprese nel finanziamento agevolato, vi è proprio l'iniziale fase di demolizione o trasporto materiali derivanti da crollo.

Per tale motivo, al momento, le demolizioni e il recupero delle macerie si svolge prevalentemente in zone urbane ben identificate, ove la legge riconosce al Comune e alla Regione il potere di intervenire direttamente in presenza dei criteri indicati sopra.

NOTA

Termini minimi di informazione obbligatoria: Il Comune, approvato il piano di intervento del soggetto attuatore (Regione) e individuato l'operatore che realizzerà l'opera di intervento, dovrà tempestivamente informare il privato avente diritto ad assistere alle operazioni sul giorno e l'ora di inizio intervento. Il privato avrà 15 giorni di tempo per esprimere diniego od osservazioni. In assenza di tale diniego i lavori saranno realizzati così come programmati.

TIPOLOGIE DI RIFIUTI E GESTIONE

Fanno parte dei rifiuti urbani non pericolosi, classificati con la sigla CER 23.03.99, i materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti.

Tali materiali sono considerati rifiuti urbani non pericolosi, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto che hanno luogo nei centri di raccolta comunali e nei siti di deposito temporaneo (I resti di beni di interesse architettonico ecc di cui sotto: art. 3, comma 3, OCDPC n. 391/2016).

Non rientrano invece tra i rifiuti: i resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre che hanno valore locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.

Questi materiali vengono selezionati e separati secondo le disposizioni delle Autorità competenti che ne decidono anche il luogo di destinazione.

(Per tali ultimi materiali il MIBACT con nota prot. 11087 del 12/9/2016 ha emanato Direttiva di rimozione e recupero delle macerie e di beni tutelati)

CHI SI OCCUPA DELLA RACCOLTA E DEL TRASPORTO?

Le aziende che gestiscono il servizio di raccolta e trasporto sono le stesse che si occupano del servizio di gestione dei rifiuti urbani presso i territori interessati dai Comuni o delle pubbliche amministrazioni coinvolte che lo possono effettuare direttamente o attraverso imprese di trasporto autorizzate da esse.

Una destinazione diversa è stabilita, invece, per le apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui si occupa il Centro di coordinamento RAEE con oneri a proprio carico.

Possono essere autorizzati dal Capo del Dipartimento della protezione civile, previa verifica delle condizioni di rispetto dell'ambiente e della tutela della salute pubblica, ulteriori centri di deposito temporaneo, diversi da quelli già stabiliti, ove vengono detenuti i rifiuti, prodotti fino al 31/12/2018, per un periodo non superiore a dodici mesi.

Per un più rapido recupero e smaltimento dei rifiuti, possono essere autorizzati, sempre dal Capo del Dipartimento della protezione civile, fino al 31/12/2018, aumenti di rifiuti presso gli impianti autorizzati.

Qualora i titolari delle attività di detenzione dei rifiuti si accorgano di avere materiali che possano nuocere alla salute pubblica devono immediatamente darne comunicazione al Sindaco del Comune per la raccolta e la gestione in sicurezza degli stessi.

COSA FANNO I GESTORI DI DEPOSITO TEMPORANEI?

I gestori dei siti di deposito temporaneo ricevono i mezzi di traposto necessari per la raccolta dei materiali senza svolgere analisi preventive, si occupano dello scarico presso le piazzole attrezzate e assicurano la gestione dei siti. Provvedono immediatamente all'invio dei materiali ricevuti agli impianti di trattamento degli stessi per la separazione e la cernita del rifiuto dai materiali recuperabili.

E' altresì prevista la possibilità, al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale dovuto ai trasporti e allo smaltimento dei rifiuti, di utilizzare gli impianti più prossimi alle zone colpite per la raccolta e la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati.

E PER L'AMIANTO?

Per quanto riguarda i materiali in cui è presente l'amianto, individuato con il codice CER 17.06.05, questi non possono essere spostati ma vengono perimetrati con apposito nastro segnaletico.

Se il ritrovamento di questo tipo di rifiuti avviene durante la raccolta, il residuo (non amianto) viene classificato come materiale non pericoloso e classificato come detto precedentemente.

Se, invece, l'amianto viene scoperto dopo che il materiale è stato trasportato presso il sito di deposito, vi è la separazione dei due tipi di materiali ed eventualmente, sempre presso il sito di deposito, si può allestire una specifica area riservata ai rifiuti di amianto.

Gli interventi di bonifica per il traporto e lo smaltimento sotto sicurezza dell'amianto vengono effettuati da ditte specializzate e autorizzate. Queste devono presentare all'Organo di vigilanza competente un idoneo piano di lavoro (secondo il decreto legislativo n. 81/2008 art 256). Contestualmente, c'è l'intervento e la supervisione del Dipartimento di sanità pubblica dell'azienda sanitaria locale che interviene con una valutazione entro le 24 ore successive.

Piani di Gestione:


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