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8. Aiuto alle imprese e lavoro

A cura del Dott. Marcello Ricciuti

DELOCALIZZAZIONE ATTIVITÀ

La delocalizzazione temporanea dell'attività è uno strumento previsto fin dal primo decreto legge emanato successivamente agli eventi sismici che dà la possibilità ai titolari di attività produttive colpite dal sisma di proseguire la propria attività.

Possono usufruire dello strumento della delocalizzazione i titolari di attività economiche in essere alla data degli eventi sismici, i cui immobili siano stati oggetto di ordinanza totale di sgombero da parte dell'amministrazione e che risultino perciò inagibili per danni gravi o gravissimi. La delocalizzazione dell'attività deve avvenire primariamente nel medesimo Comune dove era esercitata l'attività economica. La delocalizzazione in un Comune diverso è ammessa, con il consenso di entrambi i Comuni, nei seguenti casi:

  • indisponibilità nello stesso comune di un immobile idoneo;
  • delocalizzazione nello stesso comune eccessivamente onerosa.

La delocalizzazione temporanea dell'attività è prevista anche per i titolari di attività economiche i cui immobili siano situati in zona rossa, ma, solo nel caso in cui gli stessi siano stati dichiarati inagibili con esito AEDES B o C, la delocalizzazione è autorizzata esclusivamente per 12 mesi. La competenza a disciplinare lo strumento della delocalizzazione temporanea delle attività è affidata al Commissario Straordinario che ha provveduto alla previsione della normativa mediante l'emanazione di numerose ordinanze.

La normativa prevede che possono accedere alla delocalizzazione temporanea le imprese:

  • industriali;
  • artigianali o commerciali;
  • di servizi;
  • turistiche o agrituristiche;

la cui sede sia ubicata in uno dei Comuni colpiti dal sisma e che abbiano subito danni gravi o gravissimi dagli eventi sismici. Da giugno del 2017, è stata inoltre ammessa la delocalizzazione delle attività di bed & breakfast esercitate, alla data degli eventi sismici. Questo tipo di attività, però, potranno essere delocalizzate solo seguendo le prime due procedure che verranno esposte successivamente.

Dal momento che la normativa generale sulle attività di B&B prevede la necessità di risiedere nella struttura ricettiva, la normativa prevede che al soggetto titolare venga riconosciuta una porzione di immobile aggiuntiva pari al 30% della superfice dell'immobile che, alla data degli eventi sismici, ospitava l'attività ricettiva. La domanda di delocalizzazione dell'attività di B&B comporta la rinuncia al contributo di autonoma sistemazione, usufruendo il titolare dell'abitazione direttamente ricompresa nell'immobile adibito a B&B.

Oltre alle attività di tipo imprenditoriale sopra elencate, possono accedere alla delocalizzazione temporanea anche categorie di soggetti che non esercitino necessariamente attività commerciali. Infatti, la disciplina è applicabile anche a:

  • imprese sociali;
  • associazioni;
  • comitati;
  • fondazioni;
  • società cooperative;
  • altri enti di carattere privato aventi la qualifica di ONLUS;
  • confederazioni o associazioni nazionali di lavoratori o datori di lavoro.

La delocalizzazione può avvenire con diverse modalità. Il Commissario Straordinario ha infatti previsto quattro diversi tipologie di delocalizzazione:

1. La delocalizzazione in altro edificio agibile nello stesso Comune: attraverso l'affitto di altro immobile agibile equivalente sito nel medesimo comune (perizia asseverata che attesta l'idoneità della struttura ad ospitare la attività).

2. Delocalizzazione nel lotto di pertinenza dell'insediamento danneggiato e nelle aree direttamente adiacenti: attraverso la realizzazione o il noleggio, direttamente ad opera del titolare, di una struttura provvisoria idonea ad ospitare l'attività.

NOTA

I soggetti che utilizzano queste due forme di delocalizzazione possono, previa autorizzazione, sottoscrivere contratti di locazione, possono procedere al trasloco e all'installazione di strutture provvisorie percependo il successivo rimborso di tutte le spese.

3. Delocalizzazione all'interno di una struttura all'uopo predisposta dalla protezione civile: mediante realizzazione di strutture temporanee volte a consentire la continuità delle preesistenti attività.

NOTA

In questo caso, i soggetti possono, previa autorizzazione, provvedere al trasloco percependo il successivo rimborso delle spese sostenute.

4. In un'area pubblica attrezzata dal Presidente della Regione interessata in qualità di Vice commissario: sarà cura della Regione procedere alla predisposizione dell'area ove gli aventi diritto possano realizzare la struttura temporanea.

NOTA

In questo caso, i soggetti possono provvedere, previa autorizzazione, alla realizzazione della struttura provvisoria percependo il successivo rimborso delle spese sostenute.

Riguardo a macchinari e attrezzature necessarie a svolgere l'attività, i soggetti legittimati possono provvedere all'acquisto e/o al noleggio dei suddetti macchinari a patto che gli stessi fossero già presenti nell'attività svolta prima degli eventi sismici e non siano riutilizzabili a causa dei danni causati dal sisma. In generale, l'esistenza, prima del sisma, di macchinari e attrezzatura deve essere dimostrata dalla loro iscrizione all'interno della documentazione aziendale. Nel caso in cui la documentazione aziendale sia stata persa o distrutta a causa del sisma, in quanto contenuta nell'immobile danneggiato o distrutto, l'esistenza dei macchinari e delle attrezzature prima degli eventi sismici dovrà risultare dalla certificazione rilasciata da una Pubblica Amministrazione ovvero da apposito sopralluogo effettuato dall'Ufficio speciale per la ricostruzione.

I soggetti possono inoltre provvedere agli allacci necessari allo svolgimento dell'attività produttiva e al ripristino delle scorte distrutte o rese inutilizzabili dal sisma e connesse all'attività produttiva. Le autorizzazioni riguardanti lo strumento della delocalizzazione devono essere richieste dal soggetto alle Regioni che provvedono a decidere sulla delocalizzazione delle singole attività.

La richiesta di delocalizzazione dell'attività deve essere presentata all'ufficio speciale per la ricostruzione entro il 31/12/2017 (o, in caso di proroga, entro il nuovo termine indicato dal Commissario Straordinario), a patto che si sia in possesso di una scheda Aedes che dimostri l'inagibilità totale dell'immobile di riferimento e comunque entro 30 gg dalla notifica dell'ordinanza di inagibilità sindacale. La richiesta di delocalizzazione deve essere accompagnata da una perizia svolta da un professionista abilitato che attesti ad esempio:

  • la descrizione dell'immobile;
  • l'illustrazione in dettaglio dei danni subiti;
  • la descrizione dell'attività svolta dall'impresa;
  • la descrizione ove l'impresa intende delocalizzare l'attività economico produttiva;
  • la descrizione degli eventuali interventi necessari a rendere funzionale la struttura nella quale verrà delocalizzata l'attività;
  • altre indicazioni specificate dalla normativa.

Sarà compito del perito accertarsi di inserire tutti gli elementi necessari alla validità della richiesta.

Il Presidente della Regione, verificati i requisiti, rilascia, entro 30 gg dalla presentazione della domanda da parte del soggetto interessato, l'autorizzazione a procedere alla delocalizzazione richiesta, determinando l'importo delle somme ammesse a rimborso. Una volta ricevuta l'autorizzazione da parte della Regione, il soggetto interessato può procedere agli adempimenti necessari alla delocalizzazione.

Riguardo le tempistiche, la delocalizzazione garantisce la ripresa dell'attività economica per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di riparazione, rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto.

RIMBORSO DELLE SPESE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Per le attività concernenti la delocalizzazione, i provvedimenti del Commissario Straordinario prevedono dei limiti massimi di rimborso che riguardano le singole attività.

  • Canone di locazione: rimborso mensile pari al canone medio di locazione. In alternativa al canone mensile, il titolare può beneficiare di un contributo una tantum versato in un'unica soluzione.
  • Macchinari e attrezzature: 80 % dell'importo indicato nella perizia.
  • Ripristino scorte: 60 % del valore di quelle distrutte o danneggiate.
  • Trasloco: 80% dei costi documentati.
  • Spese tecniche: tra il massimo 5% e l'8% del costo dell'intervento a seconda della forma di delocalizzazione.

Tutti gli importi vengono erogati al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo ricevuto dal titolare dell'attività economica.

Per ottenere il rimborso delle spese secondo i criteri sopra indicati è necessario presentare apposita richiesta ai presidenti delle Regioni nel termine di 30 giorni:

  • dalla stipula del contratto di locazione dell'immobile dove delocalizzare l'attività;
  • dalla conclusione degli interventi di delocalizzazione.

Il rimborso delle somme ammesse è erogato direttamente sul conto corrente indicato dal soggetto legittimato in sede di richiesta di delocalizzazione.

REVOCA CONTRIBUTI

Le ordinanze del Commissario Straordinario prevedono la revoca dei contributi nel caso in cui i lavori dell'immobile non utilizzabile non siano ultimati entro il 31/12/2018. Questa tipologia di revoca del contributo non si applica agli immobili rientranti nelle aree perimetrate.

Entro 30 gg dalla ultimazione dei lavori sugli immobili nei quali veniva svolta l'attività produttiva prima del sisma, i soggetti che usufruiscono dello strumento della delocalizzazione hanno l'obbligo di rimuovere le strutture temporanee installate.

Le spese di rimozione delle strutture sono rimborsate nel limite massimo di € 40 al mq e verranno erogate al momento del saldo del contributo di delocalizzazione, previa esibizione della documentazione attestante l'effettiva rimozione della struttura temporanea ed il pagamento delle relative spese.

In generale, il saldo del contributo è erogato solo se sono state rimosse le strutture temporanee o si è receduto dal contratti di locazione relativo alla delocalizzazione.

Se il soggetto titolare non adempie all'obbligo di rimozione, il Presidente della Regione, dopo aver fissato un ulteriore termine di 15 gg per la rimozione, procede alla rimozione in via sostitutiva ponendo le spese a carico del soggetto che ha usufruito della delocalizzazione temporanea.

ZONA FRANCA URBANA

L'istituzione della "Zona Franca Urbana" per i Comuni colpiti dagli eventi sismici comporta una serie di agevolazioni fiscali per le imprese che:

  • abbiano la sede principale o un'unità locale in uno dei Comuni della "Zona Franca Urbana";
  • abbiano subito una riduzione di fatturato almeno del 25% nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2016 rispetto allo stesso periodo del 2015 (sisma del 24\8\16) o nel periodo compreso tra il primo novembre 2016 e il 28 febbraio 2018 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Per le imprese con la sede principale o un'unità locale in uno dei Comuni dell'allegato 2 bis del D.L. 189/2016, il periodo da considerare per valutare la riduzione di fatturato rispetto all'anno precedente è quello compreso tra febbraio e maggio 2017.

Le agevolazioni fiscali riportate di seguito sono relative alla produzione derivante dalla prosecuzione dell'attività d'impresa nei medesimi Comuni.

Le agevolazioni previste sono:

  • l'esenzione dalle imposte sui redditi fino a concorrenza di 100.000 €, relativamente al reddito prodotto tramite l'attività svolta all'interno del territorio della "Zona Franca";
  • l'esenzione dall'imposta regionale nel limite di 300.000 €, relativamente al reddito netto prodotto tramite l'attività svolta all'interno del territorio della "Zona Franca";
  • l'esenzione dalle imposte municipali riguardanti gli immobili situati nella "Zona Franca" e utilizzati per esercitare l'attività d'impresa;
  • l'esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativamente alle retribuzioni dei propri dipendenti, nei quali non rientrano i premi per l'assicurazione infortunistica obbligatoria.

Per i lavoratori autonomi è prevista l'esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativamente all'attività svolta nella "Zona Franca".

Le agevolazioni spettano anche alle imprese che avviano l'attività nella zona franca entro il 31 dicembre 2017.

Le esenzioni sono concesse per i periodi di imposta 2017 e 2018.

Le istanze di accesso alle agevolazioni devono essere effettuate attraverso le modalità telematiche previste sul sito internet www.mise.gov.it. Inoltre le istanze potranno essere presentate dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 alle ore 12:00 del 6 novembre 2017 (o, se prorogato, entro il nuovo termine indicato dalla normativa). Il mancato rispetto dei termini o delle modalità determina l'inammissibilità della domanda.

Le Istituzioni sono autorizzate alla spesa di 195,5 milioni di € per il 2017, di 167,7 milioni di euro per il 2018 e di 141,7 milioni di euro per il 2019.

Questi ultimi valori devono considerarsi quale limite annuale per la fruizione delle agevolazioni da parte delle imprese beneficiarie.

L'importo dell'agevolazione di ciascun beneficiario viene calcolato dividendo le risorse finanziarie disponibili tra tutti i soggetti che vengano considerati ammissibili.

I titolari di imprese individuali o familiari possono accedere alle agevolazioni riguardanti i contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi di assicurazione obbligatoria infortunistica.

INTERVENTI A FAVORE DI MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Requisiti dei beneficiari

Per provvedere al sostegno delle imprese del cratere, il Commissario Straordinario ha previsto la concessione di finanziamenti agevolati senza interessi. In particolare, è stato previsto che a beneficiare di tale forma di sostegno possano essere le micro, piccole e medie imprese che:

  • erano già presenti nei territori dei Comuni prima degli eventi sismici;
  • se iscritte nel registro delle imprese, avessero la sede dell'unità produttiva in uno dei Comuni colpiti dal sisma;
  • se non iscritte nel registro delle imprese, esercitassero l'attività in uno dei Comuni colpiti dal sisma;
  • non fossero in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali alla data degli eventi sismici;
  • in caso di delocalizzazione, aver già delocalizzato la propria attività in uno dei Comuni colpiti dal sisma.

Oltre ai requisiti elencati, per beneficiare delle agevolazioni, le imprese non devono trovarsi in nessuna delle situazioni di inammissibilità previste sul tema dalla disciplina del Commissario Straordinario.

Sono ammissibili i programmi di spesa non superiori ai 30.000 €, fatti salvi Regolamenti de minimis.

Ciascuna domanda deve essere relativa ad uno dei seguenti settori:

1. produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato, della trasformazione dei prodotti agricoli, fornitura di servizi, commercio e turismo;

2. produzione primaria di prodotti agricoli;

3. settore della pesca e dell'acquacoltura.

I programmi di spesa devono essere avviati successivamente alla data della dichiarazione di inagibilità e realizzati entro 18 mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di ammissione, pena la revoca delle agevolazioni concesse. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile.

Il programma di spesa di importo pari o superiore a 10.000 € può prevedere che una quota non superiore al 50% delle spese di investimento programmate sia destinata al finanziamento di denaro. Per l'ammissione alle agevolazioni, le spese di investimento, regolarmente documentate, devono riferirsi ad almeno una delle seguenti voci:

  • attrezzature, macchinari, impianti e allacciamenti, inclusi mezzi mobili purché strettamente necessari e correttamente dimensionati in base al ciclo di produzione. Per il settore dei trasporti sono escluse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto;
  • beni immateriali ad utilità pluriennale (no brevetti, licenze e marchi);
  • lavori edili di manutenzione ordinaria (max. 10% del valore degli investimenti ammessi).

Tali beni devono essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva destinataria dell'aiuto, essere direttamente collegati al ciclo produttivo, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività ed essere nuovi di fabbrica. Sono inoltre considerate ammissibili, le spese funzionali all'esercizio dell'iniziativa ammessa concernenti:

  • materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti;
  • utenze e canoni di locazione per immobili;
  • acquisizione di garanzie assicurative funzionali all'attività finanziata.

Non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di controllo o di collegamento (art. 2359 c.c.) o nella cui compagine sociale siano presenti soci o titolari di cariche nell'ambito del destinatario finale, coniugi o persone legate da un rapporto giuridicamente rilevante e non sono ammissibili le spese relative a beni o servizi acquistati da fornitori con cui intercorrano rapporti di coniugio ovvero rapporti giuridicamente rilevanti. I pagamenti delle spese ammesse alle agevolazioni devono essere effettuati in via definitiva, attraverso bonifici, carte di debito e di credito, ricevute bancarie, RID, assegni bancari non trasferibili comprovati da microfilmatura.

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni sono concesse in forma di finanziamento agevolato senza interessi, della durata massima di 10 anni, oltre un periodo di preammortamento della durata massima di 3 anni, a partire dalla data di accettazione del provvedimento di ammissione, di importo pari al 100% della spesa ammissibile. Sono fatte salve le limitazioni previste dalle regolamentazioni de minimis dei singoli settori d'attività. Il rimborso del finanziamento agevolato è effettuato secondo un piano di ammortamento a rate annuali anticipate e secondo le tempistiche indicate nel provvedimento di ammissione al finanziamento.

Procedura di accesso

Le domande per l'accesso al finanziamento devono essere corredate dai programmi di spesa e dalla documentazione indicata e devono essere presentate al Soggetto gestore nei termini indicati dal Commissario Straordinario. Le domande possono essere presentate solo per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito e devono essere firmate digitalmente dal legale rappresentante e devono essere corredate della documentazione indicata nella domanda medesima.

E' necessario inoltre allegare la seguente documentazione:

  • dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (sui requisiti richiesti), redatta secondo lo schema reso disponibile dal Soggetto gestore nel sito;
  • scheda AEDES con esito B, C o E attestante l'inagibilità, anche temporanea e/o parziale degli edifici in cui è condotta l'attività economica.

Il programma di spesa, deve contenere:

  • i dati del soggetto proponente;
  • la descrizione dell'attività svolta;
  • l'indicazione del Comune ove sarà ubicata l'attività;
  • l'indicazione del titolo di disponibilità della sede, già acquisito o da acquisire entro i termini di realizzazione dell'investimento;
  • la descrizione delle spese di investimento;
  • la descrizione delle eventuali spese connesse funzionali all'esercizio dell'attività.

Istruttoria delle domande

Le domande di agevolazione sono presentate al Soggetto gestore che procede all'istruttoria delle stesse, nell'ordine cronologico di presentazione, sulla base della verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi e dell'adeguatezza e della coerenza del programma di spesa presentato rispetto all'attività da svolgere. Il Soggetto gestore provvede a respingere la domanda in caso di:

  • insussistenza dei presupposti soggettivi;
  • presentazione di programmi di spesa non aventi le caratteristiche richieste;
  • indicazione di spese o di costi non ammissibili a finanziamento;
  • superamento dei limiti previsti, presentazione di domande oltre i termini;
  • presentazione di domande secondo modalità diverse da quelle previste;
  • presentazione di domande prive dei contenuti e degli allegati previsti.

Concessione delle agevolazioni

Il Soggetto gestore adotta il provvedimento di ammissione o di rigetto entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda, dandone comunicazione all'istante tramite PEC inviata all'indirizzo indicato nella domanda di agevolazione. Il termine può essere sospeso, per una sola volta, nelle ipotesi di rinvio. Il provvedimento di ammissione individua l'iniziativa ammessa e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi del destinatario finale e i motivi di revoca delle agevolazioni. Inoltre, il soggetto gestore provvede a trasmettere all'istante il piano di ammortamento del finanziamento e la dichiarazione, da completare a cura del beneficiario dell'agevolazione, di accettazione del provvedimento di ammissione e del piano di ammortamento del finanziamento e di assunzione di tutti gli obblighi previsti. A pena di decadenza, il beneficiario dell'agevolazione, entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione del provvedimento di ammissione, provvede ad inviare la dichiarazione di accettazione.

Erogazione delle agevolazioni

L'erogazione delle agevolazioni avviene in un'unica soluzione mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dall'invio della dichiarazione di accettazione. Il piano di ammortamento inizia a decorrere al termine del periodo di preammortamento.

Monitoraggio, controlli e ispezioni

Entro 90 giorni dalla conclusione del programma di spesa, il Soggetto gestore, effettua il sopralluogo, verifica l'operatività dell'iniziativa finanziata e le spese rendicontate. In particolare, provvede a verificare:

  • l'esistenza di fatture e/o documenti di spesa aventi forza probatoria equivalente;
  • l'esistenza, la consistenza e la coerenza delle spese sostenute rispetto al programma presentato in sede di domanda di ammissione alle agevolazioni;
  • l'installazione e funzionalità dei beni (attrezzature, macchinari, impianti);
  • la correttezza delle modalità di pagamento delle spese sostenute;
  • la documentazione amministrativo/contabile necessaria per lo svolgimento dell'attività;
  • il titolo di disponibilità della sede oggetto dell'iniziativa, regolarmente registrato, e documentazione attestante la corretta destinazione d'uso.

Per ogni iniziativa finanziata, ed entro il termine di conclusione del programma di spesa, il Soggetto gestore, effettua almeno una verifica intermedia, anche mediante sopralluogo, volta a constatare lo stato di realizzazione del programma di spesa agevolato. Qualora in sede di monitoraggio le spese sostenute risultassero inferiori a quanto erogato il Soggetto gestore provvede a richiede la restituzione da parte del beneficiario degli importi eccedenti.

Obblighi dei beneficiari e revoca delle agevolazioni

Il beneficiario è obbligato a pena di decadenza:

  • ad inviare la dichiarazione di accettazione dell'agevolazione;
  • a mantenere l'attività di impresa per almeno 3 anni dalla data di ultimazione del programma di spesa;
  • a presentare annualmente una dichiarazione attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate e contenente le informazioni per richiedere il certificato di vigenza, fino allo scadere del termine di 3 anni dalla data di ultimazione del programma di spesa;
  • a rimborsare le rate del finanziamento agevolato secondo le scadenze previste dal piano di ammortamento;
  • a non trasferire altrove, o alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti, beni mobili e/o i diritti aziendali ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di ultimazione del programma di spesa;
  • sottoporsi ai controlli assicurando la massima collaborazione per lo svolgimento degli stessi.

Il Soggetto gestore procede alla revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse, con contestuale richiesta di restituzione degli importi erogati, maggiorati delle penalità previste, nei casi stabiliti dalla relativa normativa.

Cumulo degli aiuti

Le agevolazioni previste dalla presente ordinanza sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche previste a livello comunitario, nazionale e regionale, se riguardano costi ammissibili diversi. Le agevolazioni previste non sono cumulabili sugli stessi costi ammissibili con i contributi previsti dalle ordinanze commissariali.

Misure per favorire la prosecuzione e la ripresa delle attività economiche.

Oltre a prevedere un'agevolazione sull'accesso al fondo per le piccole e medie imprese, il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha disciplinato le modalità e i termine per l'accesso delle imprese alle misure per favorire la prosecuzione dell'attività e la ripresa produttiva.

Le agevolazioni possono essere richieste dalle imprese che presentino i seguenti requisiti:

A. per le imprese beneficiarie iscritte al Registro delle imprese: presenza sul territorio di una o più unità produttive;

B. per le imprese beneficiarie non iscritte al Registro delle imprese: esercizio dell'attività sul territorio;

C. operatività nei territori antecedente al 24 febbraio 2016 (o 26 aprile 2016 per la provincia di Ancona e 18 luglio 2016 per la provincia di Pescara);

D. esercitino l' attività economica nei settori indicati dalla normativa di riferimento;

E. abbiano subito una riduzione del fatturato non inferiore al 30 per cento.

Restando fermi i requisiti richiamati, non possono accedere ai contributi le imprese che abbiano ricevuto aiuti incompatibili con la legislazione europea, siano in stato di scioglimento e liquidazione o siano sottoposte a procedure concorsuali per insolvenza.

Le agevolazioni di cui si tratta non possono essere cumulate con altre agevolazioni analoghe richieste ed ottenute dalle imprese beneficiarie.

Presentazione delle domande, concessione e erogazione dei contributi

La domanda per l'accesso ai contributi deve essere presentata secondo le modalità e i termini stabiliti dai singoli Vice Commissari relativamente alla Regione di competenza. Il mancato rispetto degli schemi predisposti per la presentazione delle domande o la sottoscrizione di domande parziali o incomplete comporta l'inammissibilità al contributo. Al momento della domanda i Vice Commissari possono richiederne l'integrazione e, in questo caso, le imprese devono provvedere entro 30 giorni.

Nel caso in cui siano ravvisati motivi di non ammissibilità o di esclusione delle domande presentate, le imprese beneficiarie ricevono dai Vice Commissari formale comunicazione dei motivi. In caso di esito positivo, i Vice Commissari, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande procedono all'adozione del provvedimento di concessione del contributo. Per quanto riguarda l'erogazione del contributo, la normativa prevede la divisione in in due quote.

LA PRIMA Pari al 70% del contributo ammesso viene erogata entro 30 giorni dall'invio della dichiarazione di accettazione.

LA SECONDA Pari al restante 30% verrà erogata a seguito della richiesta da parte dell'impresa che dovrà essere inviata entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio del 2018 da allegarsi alla domanda stessa.

Controlli e revoca del contributo

In tutte le fasi, i Vice Commissari hanno la possibilità di effettuare o disporre controlli sulle singole imprese con lo scopo di verificare la corretta fruizione del contributo e il mantenimento delle agevolazioni secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa. Per evitare la revoca del contributo, le imprese sono tenute a comunicare tempestivamente ai Vice Commissari la perdita dei requisiti necessari ad usufruire del contributo. Le imprese subiscono comunque la revoca del contributo nei seguenti casi:

A. venga accertato che l'impresa abbia reso false dichiarazioni;

B. venga accertata l'assenza, al momento della domanda, dei requisiti di ammissibilità al contributo;

C. l'impresa beneficiaria cessi la propria attività prima del 31 dicembre 2019 o sia oggetto di procedure concorsuali;

D. l'impresa beneficiaria non consenta al Vice Commissario lo svolgimento dei controlli;

E. l'impresa abbia violato la normativa sul divieto di cumulo dei contributi.

In caso di revoca del contributo, l'impresa beneficiaria è obbligata a restituire l'importo revocato maggiorato del tasso d'interesse legale incrementato di cinque punti percentuali.

Gli interessi sono calcolati dalla data di erogazione del contributo fino alla data dell'effettivo versamento alle citate contabilità speciali delle somme erogate.

SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI

La disciplina emergenziale post sisma ha previsto, tra le agevolazioni, una misura di sostegno del reddito dei lavoratori. Inizialmente, la normativa stabiliva che l'indennità sarebbe stata versata una tantum agli aventi diritto. L'elargizione di tale indennità è stata successivamente prorogata anche per il 2017.

Per richiedere l'elargizione dell'indennità non è previsto un termine di scadenza, ma le Istituzioni provvederanno all'erogazione solo esclusivamente fin quando non siano esauriti i fondi all'uopo predisposti.

Il funzionamento dell'indennità è stato regolamentato da una convenzione sottoscritta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti di tutte le Regioni colpite dal sisma.

Hanno diritto a richiedere l'indennità una tantum:

1. i lavoratori dipendenti del settore privato, compreso quello agricolo:

  • che siano impossibilitati a svolgere l'attività lavorativa a causa degli eventi sismici e non usufruiscano di ammortizzatori sociali;
  • che nonostante non abbiano perso il lavoro siano impossibilitati a svolgerlo perché impegnati nella cura dei familiari.

2. Collaboratori coordinati e continuativi.

3. Titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale.

4. I lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e i professionisti che abbiano sospeso l'attività a causa degli eventi sismici e che operino esclusivamente o in via prevalente nei territori del sisma.

LA PROCEDURA PER RICHIEDERE IL CONTRIBUTO di sostegno al reddito prevede:

  • richiesta da parte del soggetto legittimato alla Regione di riferimento;
  • invio da parte della Regione della lista dei beneficiari all'INPS;
  • erogazione dell'indennità da parte dell'INPS.

SOSTEGNO DI INCLUSIONE ATTIVA

Per i cittadini colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017, è stato esteso il cosiddetto "sostegno di inclusione attiva", una misura economica in forma di carta acquisti in favore delle famiglie economicamente disagiate. Per accedere a questa misura sono previsti i seguenti requisiti:

  • requisiti SIA ordinario (tra cui ad esempio la presenza nel nucleo familiare di un minore o di un disabile);
  • residenza in uno dei comuni colpiti da almeno due anni;
  • valore ISEE inferiore o uguale a 6000 €;
  • per quanto riguarda il valore ISEE, ai fini del SIA sisma non devono considerarsi il valore del patrimonio immobiliare riferito agli immobili distrutti o danneggiati o oggetto di misure temporanee di esproprio;
  • devono invece essere considerati:
    • il contributo di autonoma sistemazione;
    • le indennità di sostegno al reddito dei lavoratori;
    • i trattamenti di integrazione salariale ordinaria e straordinaria concesse in conseguenza degli eventi sismici;
    • la domanda per l'ottenimento del SIA SISMA da parte dei soggetti interessati deve essere presentata al Comune di riferimento, attraverso la modulistica dallo stesso predisposta.

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